1. Disposizioni Generali
1. 1 Il contratto con il Cliente si fonda esclusivamente sulle seguenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura (“CG”) qui di seguito indicati.
1. 2 Queste Condizioni Generali di Vendita e Fornitura si applicano in maniera esclusiva. È esclusa la possibilità di qualsiasi deroga, ma anche di termini e condizioni contraddittori o supplementari su richiesta del Cliente, a meno che ciò non sia stato espressamente confermato in forma scritta dal Fornitore.
1. 3 Le presenti CG saranno di applicazione a tutti i rapporti futuri con il Cliente anche in assenza di un esplicito accordo in tal senso.
2. Formazione del Contratto
2. 1 Le offerte del Fornitore non sono vincolanti. Qualora l’offerta specifichi quantità, misure o peso, oppure includa disegni, questi sono da intendere sempre come indicativi. Nel caso in cui il Cliente richiedesse il rispetto di misurazioni precise, tale richiesta dovrà essere chiaramente indicata nell’ordine.
2. 2 Il contratto con il Cliente sarà valido a tutti gli effetti nel momento dell’inserimento dell’ordine da parte del Cliente e la conferma del Fornitore dell’ordine stesso.
La conferma del Fornitore fa fede per il contenuto del contratto, a condizione che il Cliente non abbia sollevato obiezioni entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione.
2. 3 I prezzi possono subire degli incrementi dovuti all’IVA oltre che ai costi di trasporto, assicurazione e/o imballaggio.
2. 4 Le quantità ordinate possono subire una variazione massima del +/- 10% (dieci per cento) del quantitativo originariamente specificato; il Fornitore fatturerà il quantitativo effettivamente consegnato.
2. 5 Il Fornitore ha il diritto di adeguare le tariffe concordate in caso di variazione dei prezzi delle materie prime successiva alla conclusione del contratto. Il Cliente ha il diritto di rescindere il contratto se il prezzo concordato subisce un incremento superiore al 10% (dieci per cento) entro 2 (due) settimane dall’ annuncio dell’aumento stesso. In tal caso, il Fornitore godrà dello stesso diritto.
3. Consegna
3. 1 In caso di dubbio, il periodo di consegna ha inizio in seguito alla ricezione dell’ordine del Cliente, ma non prima di aver chiarito ogni dettaglio necessario all’esecuzione del contratto, e non prima di aver ottenuto da parte del Cliente tutti i documenti, i materiali e componenti necessari. Qualora dovessero essere adempiute formalità di importazione ed esportazione, o in caso il Fornitore esercitasse diritti di ritenzione, il periodo di consegna o qualsiasi altro termine stipulato per l’adempimento degli obblighi contrattuali sarà prorogato in misura corrispondente ed il Fornitore non sarà inadempiente.
3. 2 La sezione 3. 1, punto 2 si applica mutatis mutandis in caso di forza maggiore o in seguito ad avvenimenti imprevedibili verificatisi in capo al Fornitore, ai suoi sub-fornitori o sub-contraenti per motivi non imputabili al Fornitore stesso (ad es. fenomeni naturali straordinari, carenza di energia e materie prime, guerre, attacchi terroristici, vertenze sindacali, interruzioni dell’attività senza colpa, disordini, atti sovrani, ecc. ).
3. 3 Il Fornitore ha diritto di ritenzione fintantoché il Cliente non sia grado di onorare gli obblighi derivanti dal presente contratto o da ogni altro accordo stipulato con il Fornitore, ad eccezione degli oneri considerati minori che non influiscono negativamente sull’esecuzione del contratto da parte del Fornitore.
3. 4 Salvo patto contrario, il termine di consegna deve ritenersi osservato se i beni sono stati spediti in tempo utile o se il Cliente è informato che la merce è pronta per la spedizione.
3. 5 Se, su richiesta del Cliente, la spedizione avviene in data successiva a quella inizialmente stabilita, il Fornitore può richiedere il pagamento nei termini e secondo le modalità concordate.
3. 6 Il Cliente non può rifiutare una consegna parziale, salvo che la stessa non sia irragionevole tenuto anche conto dell’interesse legittimo del Fornitore.
3. 7 In relazione ai contratti di fornitura continuativa, il Cliente deve pianificare e richiedere le quantità necessarie preventivamente e tempestivamente. Qualora il Cliente non rispettasse tali termini, il Fornitore, dopo aver stabilito un periodo di proroga, potrà determinare e consegnare autonomamente le quantità da fornire.
4. Spedizione
4. 1 Salvo patto contrario, i rischi relativi alla fornitura passano all’Acquirente nel momento in cui i prodotti vengono consegnati al vettore, in ogni caso al più tardi al momento dell’uscita della merce dalla fabbrica o dal magazzino.
4. 2 Il tipo ed il mezzo di spedizione sono determinati dal Fornitore a propria ragionevole discrezione. L’assicurazione della merce è richiesta e pagata separatamente dal Cliente.
4. 3 Se è stato concordato che il Cliente provvede a ricevere direttamente o prendere in consegna la merce, tale consegna deve avvenire senza ritardo alcuno, al momento della comunicazione del Fornitore che i beni sono pronti per la spedizione. In caso contrario, il Fornitore avrà il diritto di immagazzinare la merce a spese e del Cliente. La merce deve essere ritirata durante le normali ore lavorative del Fornitore.
4. 4 Se, in conformità ad un accordo ai sensi del paragrafo 4. 1, il Fornitore sopporta il rischio anche dopo il tempo ivi previsto, il Cliente dovrà segnalare eventuali danni di trasporto all’azienda di trasporto, senza indebito ritardo e preparare una constatazione del danno in collaborazione con il società di trasporto.
5. Pagamento
5. 1 Il Fornitore non accetta pagamenti tramite cambiale.
5. 2 Se il cliente è in ritardo con il pagamento, il Fornitore può, ai sensi del paragrafo 6. 2, vietare al Cliente di rivendere, utilizzare ulteriormente o trasformare la merce fornita e chiederne la restituzione, nonché addebitare al cliente gli interessi di mora più le spese di sollecito e recupero. Il diritto di far valere un più elevato risarcimento danni risultante da ritardo non sarà invalidato.
5. 3 Il fornitore può esigere il pagamento anticipato per le consegne future qualora il cliente sia in ritardo con il pagamento, o in seguito all’emergere di circostanze indicanti che il Cliente non sarà in grado di ottemperare ai suoi obblighi di pagamento.
6. Riserva di proprietà
6. 1 Il Fornitore ha diritto alla riserva di proprietà sui beni consegnati fino al momento del pagamento integrale del prezzo di acquisto (“merce riservata” / “beni riservati”). Se tale riserva di proprietà non ha valore e non produce effetti in base alle leggi in vigore presso la sede di attività del Cliente, lo stesso deve espressamente attirare l’attenzione del Fornitore su tale punto, offrendo una garanzia equivalente. Il fornitore può inoltre richiedere al Cliente un pagamento anticipato o un credito documentario.
6. 2 Al Cliente è concesso il diritto di vendere e utilizzare le merci nel corso della normale attività commerciale; tale diritto sarà revocabile in qualsiasi momento.
6. 3 Se il Cliente rielabora la merce riservata con altri oggetti non appartenenti al Fornitore, formando così un nuovo elemento, il Fornitore acquisisce la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore dei beni riservati. Lo stesso vale quando i beni riservati sono mescolati, combinati o miscelati con altri oggetti non appartenenti al fornitore.
6. 4 In caso di rivendita della merce riservata o del nuovo elemento, il Cliente, qui ed ora, assegna al Fornitore a titolo di garanzia – per l’intero importo o per l’ammontare del relativo interesse di comproprietà ai sensi del paragrafo 6. 3 – il credito risultante da tale rivendita maturato nei confronti dei propri clienti. Il Fornitore accetta tale cessione.
Il Cliente è tenuto a rispettare gli obblighi di informativa in relazione a tale cessione (in particolare attraverso voci corrispondenti nelle scritture contabili). Al Cliente è concesso il diritto (revocabile in qualsiasi momento) di incassare il credito sul suo conto a proprio nome. Qualora il Cliente non adempisse debitamente il suo obbligo di pagamento nei confronti del Fornitore, quest’ultimo avrebbe diritto di informare i clienti del Cliente stesso della cessione e riscuotere il proprio credito. Il Cliente dà al Fornitore il nome e l’indirizzo del suo cliente, includendo la quantità e la maturità del credito ceduto, e assiste il Fornitore nella formulazione e nell’esecuzione del credito al meglio delle sue capacità. Qualora i beni riservati o il nuovo elemento fossero rivenduti insieme ad altri articoli ad un prezzo globale, la cessione si limiterebbe all’importo proporzionale (IVA inclusa) fatturato per le merci riservate incluse nella vendita o, a seconda dei casi, alla quota di comproprietà nel nuovo elemento.
6. 5 Se i beni riservati o i nuovi elementi sono persi, sequestrati, distrutti o danneggiati, il Cliente dovrà richiamare l’attenzione sulla comproprietà / proprietà del Fornitore e informare il Fornitore senza indebito ritardo, consentendo in tal modo al Fornitore di far valere i suoi diritti di comproprietà / proprietà. Il Cliente cede al Fornitore in anticipo i propri crediti verso terzi, in particolare nei confronti dell’autore del danno o della compagnia di assicurazione.
6. 6 Il Cliente, nel caso specifico di un conto lavorazione, conserva il diritto di proprietà sui beni consegnati fino al momento della restituzione della merce modificata/rielaborata (come ad esempio la riaffilatura degli utensili).
7. Comunicazione dei difetti / Garanzia
7. 1 Il Fornitore dichiara e garantisce che, al momento della consegna della merce, essa è conforme agli accordi raggiunti in ciascun caso, come, ad esempio, le specifiche, i disegni, ecc.
7. 2 Il Cliente deve controllare immediatamente la merce dopo la sua consegna. Eventuali difetti rilevati durante l’ispezione devono essere segnalati tempestivamente, e comunque non oltre i 14 (quattordici) giorni dalla consegna, fornendo i dettagli esatti della natura e l’entità del difetto. Difetti che non possono essere rilevati al momento della consegna, nonostante un accurato controllo della merce, devono essere segnalati immediatamente dopo essere stati rilevati. L’avviso di difetti deve essere dato per iscritto, ad esempio, tramite fax, e-mail con conferma di ricezione, etc. Il Cliente dovrà dare al Fornitore l’opportunità di esaminare i difetti. Se la comunicazione dei difetti non viene data
tempestivamente o affatto, la merce si considera accettata; è preclusa la presentazione di eventuali reclami o richieste di annullamento per errore dovuto a vizi.
7. 3 Spetta al Cliente dimostrare l’esistenza di un difetto. Finché il difetto non è stato dimostrato ed espressamente riconosciuto dal Fornitore, eventuali riparazioni o sostituzioni da parte del Fornitore sono effettuate senza alcun riconoscimento di un obbligo giuridico, e solo come un gesto di buona volontà.
7. 4 Se il cliente gode del diritto alla correzione di un adempimento inesatto, il Fornitore potrà, a sua discrezione, riparare o sostituire la merce difettosa. Qualora tale correzione non andasse buon fine o fosse rifiutata, il Cliente avrebbe il diritto di recedere dal contratto o pretendere una riduzione del prezzo di acquisto. ll Cliente non potrà far valere alcun ulteriore diritto di garanzia.
7. 5 La garanzia non si applica ai difetti risultanti da normale usura, mancata osservanza delle istruzioni del Fornitore (ad esempio per quanto riguarda lo stoccaggio, l’uso delle merci, etc. ) o se il Cliente ha effettuato modifiche ai prodotti o prestazioni, scambiato alcune componenti dei prodotti o usato materiali di consumo che non corrispondono alle specifiche originali, o per difetti attribuibili a materiali errati, disegni, specifiche,
ecc del Cliente.
7. 6 Il termine di prescrizione per i crediti ai sensi del punto 7 è di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna della merce.
8. Danni
8. 1 Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile e non accetterà dunque alcuna richiesta di danni e rimborsi da parte del Cliente – a qualsiasi titolo – a meno che tali richieste non siano basate su dolo o colpa grave imputabili al Fornitore stesso.
8. 2 Il Fornitore assume la responsabilità per colpa lieve dei danni alle cose e dei danni patrimoniali solo in caso di violazione di un obbligo contrattuale sostanziale; la responsabilità è, tuttavia, limitata ai danni prevedibili al momento della conclusione del contratto. Per obbligo contrattuale sostanziale si intende un obbligo che deve necessariamente essere adempiuto ai fini della corretta esecuzione del contratto e che il Cliente è generalmente legittimato a far valere.
8. 3 Tutte le richieste di risarcimento danni nei confronti del Fornitore cadranno in prescrizione entro e non oltre 1 (uno) anno dalla conoscenza o ignoranza gravemente negligente delle circostanze che giustificano la richiesta di risarcimento o rimborso o della persona responsabile.
9. Strumenti
9. 1 Eventuali strumenti o stampi prodotti o procurati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto restano di proprietà del Fornitore, anche se la loro produzione è fatturata al Cliente.
10. Schemi, disegni, campioni
10. 1 Piani, disegni e altra documentazione del Fornitore (“Documenti”) devono essere consegnati al Cliente esclusivamente ai fini della conclusione del contratto e, se del caso, della sua esecuzione; al Cliente non è concesso più ampio diritto di utilizzo dei documenti. Il Fornitore gode di una riserva di proprietà su tali Documenti. Il Cliente è tenuto a restituire i documenti non appena il fornitore richieda la loro restituzione, le trattative contrattuali falliscano o i documenti non siano più necessari ai fini dell’esecuzione del contratto.
10. 2 I campioni ordinati dal Cliente saranno fatturati dal Fornitore se non è stato espressamente convenuta la gratuità del campione, nel qual caso paragrafo 10. 1 si applica mutatis mutandis.
10. 3 Nel momento in cui il Cliente fornisce schemi, disegni, campioni o altra documentazione al Fornitore, il Fornitore non ha l’obbligo di verificare se tali documenti o il loro uso violino i diritti di terzi. Il Cliente dovrà indennizzare il Fornitore contro tutte le pretese di terzi sulla base di violazioni dei diritti di proprietà industriale in connessione con i piani, disegni, campioni o altra documentazione e / o il loro uso, e ne sostiene le spese sostenute dal Fornitore a questo proposito.
11. Osservanza della legge, controllo import-(re)export
11. 1 Il Cliente si impegna a rispettare tutte le leggi e regolamenti, nonché gli ordini di ufficiali o giudiziari, in particolare quelli relativi alla prevenzione e alla lotta contro la corruzione, cartelli e diritto della concorrenza, la tutela dell’ambiente, della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali dei lavoratori.
11. 2 Inoltre, il Cliente si impegna espressamente a rispettare le disposizioni applicabili in materia di controllo sulle importazioni e (ri)esportazioni, ivi incluse le norme sulle liste di sanzioni e gli embarghi. Per quanto riguarda l’importazione, l’uso o l’esportazione del prodotto in consegna da parte del Cliente, spetta al cliente di procurarsi tutte le autorizzazioni necessarie e le altre autorizzazioni prescritte dalla normativa di riferimento sul controllo delle importazioni e le (ri)esportazioni applicabili al Cliente .
11. 3 Nel caso sia richiesto al Fornitore di presentare alcuni documenti (ad esempio le asserzioni degli utenti finali, certificati di importazione), ad un’autorità competente, ed è necessaria la collaborazione del Cliente a questo scopo, il Cliente, su richiesta del Fornitore, sarà obbligato a ottenere e produrre al Fornitore i documenti e tutte le altre informazioni necessarie in tempo utile. In caso di ritardi dovuti al mancato rispetto da parte del Cliente dei suoi doveri di cooperazione, o a ritardi imputabili alle autorità, le scadenze da osservare da parte del Fornitore saranno estese per un appropriato periodo di tempo.
11. 4 Nel caso in cui la consegna e le prestazioni da parte del Fornitore siano permanentemente o temporaneamente ostacolate da impedimenti derivanti dalle normative nazionali e internazionali applicabili, in particolare modo le disposizioni di controllo sulle esportazioni, gli embarghi o altre restrizioni, o se qualsiasi permesso richiesto venga rifiutato o revocato per motivi non imputabili al Fornitore, il Fornitore non è vincolato ad alcun obbligo di consegna e di prestazione. In tali casi, il cliente non può far valere eventuali richieste di risarcimento o di altri diritti nei confronti del fornitore.
11. 5 Il Cliente dovrà risarcire il Fornitore in conformità con i requisiti di legge per i danni subiti e le spese sostenute per violazione colposa degli obblighi di cui alla presente sezione 11, e dovrà procedere all’indennizzo del Fornitore per eventuali pretese di terze parti correlate.
12. Riservatezza
12. 1 Il Cliente dovrà trattare con riservatezza e non divulgare a terze parti qualsiasi informazione riservata, la documentazione, i documenti di cui al punto 10. 1 e i dati (in particolare, quelli di natura commerciale e tecnica) che non sono di dominio pubblico e di cui venga a conoscenza nello svolgimento del rapporto commerciale contrattuale con il fornitore, e dovrà utilizzarli esclusivamente nel contesto del rapporto commerciale contrattuale con il fornitore.
12. 2 L’uso da parte del Cliente del nome della società o marchi di fabbrica del Fornitore per scopi pubblicitari o per dare riferimenti è subordinata al preventivo consenso scritto del Fornitore.
13. Varie
13. 1 Modifiche e integrazioni al contratto devono essere eseguite in forma scritta.
Quanto sopra vale anche per qualsiasi accordo relativo alla rinuncia al requisito scrittura.
13. 2 Il presente contratto e’ regolato dalla legge italiana. La venditrice si riserva la facoltà di accettare ordini non provenienti dal territorio italiano. Anche in questi casi , resta tuttavia inteso che la lingua del contratto e’ l’italiano. La venditrice si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento senza preavviso la versione corrente delle presenti condizioni generali, pertanto il compratore al momento dell’invio dell’ordine e’ tenuto a consultare periodicamente il presente documento on-line, per prendere visione della versione applicabile al compratore in quel momento. Per qualsiasi controversia l’autorità giudiziaria di Bergamo sarà la sola competente.
13. 3 La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco
13. 4 In caso di ritardo nel pagamento decorrerarro gli interessi commerciali nella misura annua del tasso ufficiale di sconto aumentato di 3 (tre) punti.
13. 5 Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. La Rinaldi S. R. L. fa divieto a chiunque di copiare, riprodurre testi, disegni, illustrazioni, in modo totale o parziale, senza il consenso scritto della scrivente. Ci riserviamo fin d’ora di tutelare gli interessi in relazione a qualsivoglia violazione in Italia e all’Estero.
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